Proprietario e committente-Your Sub Title Here

 
 
il-committente-di-lavori-edili
 

Quando il proprietario non coincide con il committente.

Il committente, figura critica e centrale nella disciplina dei cantieri temporanei e mobili, è definito come “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata” a indicare chi manifesta un interesse specifico perché stipula il contratto o perché ottiene un vantaggio della sua esecuzione o in quanto ha un obbligo giuridico o è delegato ad agire. Ha l’onere di assicurare la sicurezza dell’ambiente in cui l’appaltatore dovrà operare, non solo segnalando i pericoli, ma anche attivandosi direttamente per la loro rimozione e l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione, inclusa la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese incaricate.

Esiste una distinzione tra chi stipula il contratto in qualità di proprietario del bene o di committente, assumendo l’onere di scegliere l’esecutore e di organizzare e controllare il cantiere. In tal senso si esprime la sentenza 7.03.2019, n. 10039 che assolve la proprietaria dell’immobile per l’infortunio di un prestatore d’opera nel cantiere installato per eseguire lavori di ristrutturazione e che conferma invece la condanna del marito, individuato come committente.

L'infortunato, per realizzare una piccola rifinitura, aveva ricostruito in modo improvvisato un ponteggio allestito dall'impresa esecutrice, già parzialmente smontato e privo di ancoraggi, precipitando nel vuoto e riportando gravi lesioni. La sentenza di primo grado ha riconosciuto entrambi i soggetti committenti dell'opera, il marito per aver concretamente affidato i lavori e la moglie proprietaria perché consapevole, pur non avendo fornito direttive, dell'incarico all’infortunato e delle condizioni di esecuzione, vista la sua presenza frequente nel sito. Il giudizio, modificato in appello, conferma la responsabilità penale del marito, ma esonera la proprietaria dalla qualifica di committente, perché la sua presenza sul luogo è stata considerata irrilevante sul piano tecnico.

Si rileva la differenza sostanziale tra le due figure nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ribadendo il principio secondo cui gli obblighi gravano esclusivamente sul committente, individuato in colui che ha stipulato il contratto e non sul proprietario non committente se non ha esercitato alcuna interferenza nell'esecuzione dei lavori.

L’imputato ha disatteso agli obblighi del committente anche in relazione all'omessa verifica delle capacità tecnico-professionali del prestatore che, privo dell'iscrizione alla CCIAA, operava in modo irregolare. È stata invece esclusa la responsabilità dell’impresa affidataria, che non aveva alcun potere organizzativo e direttivo nei confronti della vittima, alla quale è stato affidato un incarico “in economia” direttamente dal committente.

La distinzione tra committente e proprietario è ricorrente, opera ad esempio nel caso di locatari di immobili tenuti a provvedere per obbligo giuridico a opere di manutenzione ordinaria disciplinate contrattualmente, oppure nel caso di interventi spontanei su beni altrui, in assenza del proprietario, per ovviare a situazioni urgenti o di emergenza.

L’assoluzione della proprietaria trova conferma in Cassazione perché non sono emerse né la stipula di contratti con l’impresa esecutrice o con il prestatore d’opera, né un’interferenza nell’esecuzione dei lavori in quanto, pur presente sul luogo, non ha assunto alcun ruolo tecnico o decisionale, ma si è limitata a una mera verifica estetica sul risultato dell’intervento.

 
Facebook
Tweet
LinkedIn
Email